Popolari: ok Senato a fiducia, il decreto e’ legge

Si’ del Senato alla fiducia posta dal Governo sul decreto banche. Il provvedimento, gia’ approvato dalla Camera, e’ legge dello Stato. Il voti favorevoli sono stati 155, i contrari 92. 

 


Banche popolari. L’articolo 1 modifica la disciplina delle banche popolari. La novità principale riguarda il fatto che l’attivo non può superare gli 8 miliardi di euro: quelle che sono attualmente sopra (dieci istituti) dovranno trasformarsi in Spa. Oltre ad alcuni alleggerimenti di governance con maggiore potere di nomina degli organi di amministrazione in capo all’assemblea, il decreto concede alle banche popolari di attribuire fino a cinque voti ai soci persone giuridiche. Intervento anche sulle deleghe che un socio può vedersi conferite: gli statuti dovranno adeguarsi e prevedere una cifra tra un minimo di 10 e un massimo di 20. Nell’abbandonare il principio del voto capitario (‘una testa, un voto’), le banche che passano al formato di Spa potranno inserire dei limiti temporali al diritto di voto: per 2 anni possono porre un tetto al 5% di diritti, anche in presenza di un socio con una quota di capitale maggiore.

Portabilità dei c/cLa norma prevede che le banche (o in generale gli istituti che forniscono i servizi di pagamento, come le Poste) garantiscano ai clienti lo spostamento di un conto corrente in 12 giorni lavorativi. La procedura non deve generare oneri al correntista, che deve vedersi trasferire senza aggravi burocratici anche la domiciliazione delle utenze, gli addebiti e accrediti ricorrenti, i dossier titoli. Il tutto, avendo a che fare solo con la nuova banca di destinazione e compilando un solo modulo. Previste sanzioni per i bancari inadempienti e indennizzi ai correntisti che subiscano ritardi, da definire con un decreto ministeriale.

Export Banca della Cdp. Il terzo articolo è stato riscritto rispetto al decreto originario. Dà alla Cdp la competenza di svolgere attività di credito, direttamente o tramite Sace. Per farlo, può utilizzare i proventi della gestione separata, per tutte le operazioni volte a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, e non solo per quelle assistite da una garanzia di Sace come in precedenza.

Pmi innovative. Introduce la definizione di Pmi innovativa, riprendendo la raccomandazione europea: le imprese con meno di 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato, società di capitali o cooperative. Questa nuova categoria di aziende (purché abbia meno di sette anni) potrà accedere alle agevolazioni, semplificazioni ed incentivi fiscali che finora sono garantiti alle startup innovative. Ad esempio, un regime vantaggioso per amministratori, dipendenti e collaboratori. O ancora un accesso semplificato al Fondo di garanzia e incentivi fiscali a persone fisiche e società che vogliano investire nelle Pmi innovative. L’innovatività di queste piccole e medie imprese è definita in presenza di due su tre requisiti: volume di spesa in ricerca e sviluppo (almeno il 3% del maggiore tra costo e valore della produzione), personale qualificato e titolarità di ‘privative’ industriali, cioè prodotti tutelati. La copertura necessaria per questa estensione è valutata in  7 milioni di euro per l’anno 2015, in 39,6 milioni di euro per il 2016 e in 26,9 milioni di euro annui dal 2017.

Patent Box. Il quinto articolo del decreto modifica il “regime opzionale di tassazione agevolata” introdotto dalla Stabilità 2015. In particolare, esclude dalla formazione del reddito complessivo il 50% (a regime, rispettivamente 30 e 40% per 2015 e 2016) dei redditi derivanti da utilizzo o cessione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico. Si includono anche le plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. Di fatto, i marchi vengono ora inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale e viene ampliato il campo di applicazione del patent box. L’opzione dura cinque esercizi, è irrevocabile e rinnovabile e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l’amministrazione finanziaria: un tax ruling. Vengono ammesse anche le operazioni con società dello stesso gruppo, pure in assenza di ruling.

Prestito per investitori esteri. Si estende l’esenzione dalla ritenuta sugli interessi (e altri proventi) derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, includendo quelli effettuati da tutti gli investitori internazionali che vengano da Paesi in white list. Con i quali, cioè, ci sia un rapporto di trasparenza fiscale.

Patrimonializzazione delle imprese. Il governo si dota di una Spa per la “patrimonializzazione e ristrutturazione delle imprese con sede in Italia”, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La Camera ha precisato che tra gli scopi della società è il favorire “processi di consolidamento non solo industriale, ma anche occupazionale”. Un articolo 7 bis aggiunge 50 milioni (portando il limite da 500 a 550) al tetto massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con le banche.

Nuova Sabatini: finanziamenti alle Pmi. Si modifica il funzionamento dei finanziamenti agevolati alle Pmi per gli investimenti in beni strumentali (macchinari, impianti): è la modifica della nuova legge Sabatini. Con la variazione di questo decreto, le banche che erogano i finanziamenti per le finalità di investimento possono fare ricorso all’apposito plafond costituito presso la Cdp. Potranno anche utilizzare una provvista autonoma, ma i contributi in conto interessi dello Stato (che coprono parte degli interessi a carico delle imprese) verranno ugualmente riconosciuti alle imprese che abbiano ottenuto tali finanziamenti. Gli articoli 8 bis e ter introducono altre modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le Pmi e danno priorità di accesso al Fondo alle imprese fornitrici