PIÙ DIFFICILE LA CARCERAZIONE PREVENTIVA
Custodia cautelare in carcere solo in casi eccezionali. Mai per fatti lievi e solo se le esigenze di tutela della collettività e di scongiurare il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non possano essere soddisfatte diversamente. E il giudice deve dettagliatamente spiegare perché è necessaria la misura detentiva e anche perché non è sufficiente l’arresto domiciliare con uso dei braccialetti elettronici.
Arresto domiciliare che è dichiarato sufficiente per i reati di lieve entità. Sono le novità del Ddl n.1232-B di riforma del codice di procedura penale in materia di misure cautelari, definitivamente approvato ieri dal senato. Ma vediamo di illustrare i punti più significativi del provvedimento, che si inserisce a pieno titolo nel filone dei provvedimenti svuota carceri.
La legge incide sia sulla scelta delle misure cautelari sia sulla procedura. Il senso è che la custodia in carcere deve essere l’extrema ratio. Stop, dunque, alla discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari: oltre che la concretezza del pericolo di reiterazione del reato ci vuole anche l’attualità del pericolo per poter stabilire una misura in attesa di giudizio. E il concreto e attuale pericolo non potrà essere desunto in via esclusiva dalla gravità del titolo del reato per cui si procede. In ogni caso il ricorso al carcere deve essere residuale.
Si andrà in carcere, in attesa del processo, solo quando le altre misure anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Per alcuni reati di particolare gravità l’idoneità del carcere è presunta dalla legge, ma la novella diminuisce il numero dei reati che ricadono in questa ipotesi.