Split payment con tre opzioni
da Italia Oggi
Tre opzioni per il versamento dell’Iva all’erario sulle forniture alle pubbliche amministrazioni: gli enti potranno scegliere se versare in tempo reale, all’atto dell’esigibilità dell’imposta, per ciascuna fattura, oppure per quelle del giorno, o se effettuare un unico versamento periodico, entro il 16 di ciascun mese, cumulando l’imposta divenuta esigibile nel mese precedente. Nulla cambia per le fatture emesse entro il 31 dicembre 2014, anche se non ancora saldate: il meccanismo dello split payment riguarderà infatti le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, la cui imposta divenga esigibile da tale data. In fase di prima applicazione, inoltre, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni accantoneranno le somme dovute, che potranno versare successivamente, ma comunque entro il 16 aprile 2015. Queste le principali disposizioni che saranno contenute nell’atteso decreto attuativo del nuovo articolo 17-ter del dpr 633/72, anticipate dal ministero dell’economia con un comunicato stampa di ieri, 9 gennaio 2015.
Le nuove disposizioni. Il citato articolo 17-ter, introdotto dalla legge n. 190/2014, al comma 1 stabilisce che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle Asl, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti enti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l’imposta è in ogni caso versata dagli enti stessi secondo modalità e i termini fissati con decreto del ministro dell’economia. Il comma 2 esclude dalle suddette disposizioni i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. In sostanza, i fornitori emettono normalmente le fatture, indicandovi l’Iva; gli enti destinatari, però, pagheranno loro soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’Iva), mentre verseranno l’imposta direttamente all’erario, «splittando» così il pagamento in due (da qui la definizione di split payment del meccanismo).