Notaio detraibile. Ecco quando
Beatrice Migliorini per ItaliaOggi
Ristrutturazioni edilizie, spese notarili detraibili al 50%. Nel caso in cui sia necessario recarsi dal notaio per fare in modo che una determinata parte dell’edificio oggetto di ristrutturazione sia qualificabile come pertinenza dell’unità immobiliare (vincolo pertinenziale) le spese sostenute possono essere detratte al 50%. L’atto del notaio, infatti, è necessario alla determinazione del contributo complessivo da corrispondere essendo finalizzato all’integrazione della pertinenza nell’unità immobiliare principale. A chiarirlo, ieri, l’Agenzia delle entrate, tramite la risoluzione 118/E, in risposta a un interpello avente ad oggetto l’ambito di applicazione dell’art. 16-bis del Tuir.
Nel dettaglio, il contribuente si è rivolto all’amministrazione finanziaria per avere un chiarimento circa la possibilità di portare in detrazione, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, le spese sostenute per ottenere dal notaio la redazione dell’atto di costituzione del vincolo pertinenziale rispetto all’immobile principale. Atto resosi necessario per ottenere dal comune di residenza il permesso di costruzione.
A tal proposito l’amministrazione finanziaria ha ricordato come «tra gli oneri che danno diritto alla detrazione del 50% rientrano, tra gli altri, le spese per l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denuncie di inizio lavori, nonché gli oneri di urbanizzazione e altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi», aggiungendo, poi che, «in base alla legge regionale del Piemonte 21/1998, gli interventi edilizi diretti al recupero del sottotetto a fini abitativi sono classificati come interventi di ristrutturazione o risanamento conservativo rientrando, quindi tra quei lavori che possono usufruire della detrazione al 50%».
Fatte queste premesse l’Agenzia ha poi chiarito che, in realtà, l’atto notarile non è elemento essenziale alla realizzazione degli interventi edilizi, ma è, bensì, «un atto avente la finalità di rendere la parte di sottotetto esiste pertinenza dell’unità immobiliare principale con la conseguenza di essere, quindi, funzionale alla riduzione del contributo da corrispondere». Essendo, quindi, strettamente legato all’immobile, «il costo sostenuto per la redazione dell’atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale, in quanto rilevante per la determinazione dell’importo detraibile, deve seguire lo stesso regime fiscale ed essere ammesso in detrazione». .